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Quali sono le leggi per la salvaguardia di Venezia e della laguna?

“La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale”: questo è l’incipit della legge speciale n. 171/73, la prima dopo la drammatica alluvione del 1966. Ad essa hanno poi fatto seguito altre due leggi speciali: la n. 798/84 e la n. 139/92. Questo corpo di norme ha definito gli obiettivi generali degli interventi, le procedure più opportune per realizzarli e le competenze dei diversi soggetti attuatori. L’indirizzo, il coordinamento e il controllo dell’attuazione delle le attività di salvaguardia è stato affidato ad un Comitato (Comitato ex art. 4 legge 798/84 o "Comitatone") presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


Chi realizza gli interventi di salvaguardia?

Gli attori principali della salvaguardia sono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze: lo Stato (salvaguardia fisica e ambientale della laguna e dei suoi centri abitati); la Regione del Veneto (disinquinamento delle acque del bacino scolante); i Comuni di Venezia e di Chioggia (restauro e risanamento conservativo delle strutture urbane); Stato, Regione, Comuni (sviluppo economico e sociale).



Cos'è il "Comitatone"?

E' il Comitato cui sono stati affidati l’indirizzo, il coordinamento e il controllo dell'attuazione di tutti gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna. Istituito dall'art. 4 della legge n. 798/84, il Comitatone è costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, e dai rappresentati delle istituzioni competenti, a livello nazionale e locale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; Regione del Veneto; Comuni di Venezia e Chioggia e due dei restanti Comuni della gronda lagunare). Segretario del Comitato è il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia. Il Comitatone, nella riunione del 20 luglio 2006, ha inoltre deciso di allargare la propria composizione estendendola anche ai rappresentanti della Provincia di Venezia e del Comune di Cavallino-Treporti.

 

Chi è il Magistrato alle Acque di Venezia?

E' l'erede di uno storico ufficio del governo della Serenissima istituito nel 1501, al fine di concentrare in un solo organismo tutte le competenze in materia di acque salate e dolci, fino allora detenute da diverse magistrature. Nei suoi trecento anni di storia – venne abolito durante la dominazione napoleonica – ebbe il compito di promuovere e sovrintendere tutte le attività di salvaguardia della laguna. Oggi il Magistrato alle Acque è un organo di magistratura tecnica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha responsabilità diretta e primaria in tema di salvaguardia, sicurezza e tutela idraulica di un ampio territorio che va dal fiume Isonzo al Mincio e interessa diverse provincie del Veneto, del Friuli e della Lombardia.


Chi è il Consorzio Venezia Nuova?

E' il concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia (art.3, comma III, legge 798/84) per la realizzazione degli interventi destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna che la legge ha affidato allo Stato. Il Consorzio è costituito da un gruppo di grandi imprese nazionali, cooperative e imprese locali, e per rispondere al compito affidatogli si è dotato di una struttura in grado di pianificare, organizzare e gestire gli interventi nel loro complesso e nelle diverse fasi di attuazione. Per lo svolgimento delle proprie attività si avvale inoltre della consulenza dei più importanti istituti scientifici nazionali e internazionali e delle più prestigiose sedi accademiche italiane ed estere.


Perché lo Stato si avvale di un unico esecutore, il Consorzio Venezia Nuova,
per la realizzazione delle attività di salvaguardia di propria competenza?

Perché la complessità del problema Venezia, la "reciprocità" di ogni azione nell'ambiente lagunare e l'alto grado di sperimentabilità degli interventi di salvaguardia di competenza dello Stato ha reso necessaria l'elaborazione e la realizzazione di un "piano integrato" di interventi che affrontasse in modo unitario e organico, e con approccio sistemico, i diversi aspetti della salvaguardia fisica e ambientale dell'ecosistema. La legge speciale 798/84 ha dunque stabilito che l'amministrazione statale potesse operare individuando un soggetto unico cui affidare gli interventi nella loro globalità.
Il Consorzio agisce, naturalmente, sotto il diretto controllo del Magistrato alle Acque di Venezia e opera sulla base di un Piano generale degli interventi che è stato definito e approvato dal Comitatone, e dunque dalle istituzioni in esso rappresentate, e dal Parlamento che lo ha richiamato nella legge speciale 139/92 come riferimento per lo sviluppo e il finanziamento degli interventi programmati, realizzati e in corso.


Il piano generale degli interventi si integra con gli altri interventi cooperanti
per la salvaguardia di Venezia?

Il piano generale degli interventi ha avuto esattamente questo obiettivo: è stato appositamente elaborato per delineare un sistema integrato di opere, articolate secondo linee d’azione distinte, ma in reciproca relazione: difesa dalle acque alte, difesa dalle mareggiate e tutela ambientale dell’ecosistema lagunare. Il sistema di difesa dalle acque alte è dunque effettivamente il cuore di un sistema molto più ampio di interventi, da anni in corso di realizzazione in laguna, che affrontano con approccio sistemico la salvaguardia di Venezia nei suoi diversi aspetti.


   
   
   
   

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